Art. 1.
(Contratto di convivenza).

      1. Il contratto di convivenza è un contratto concluso tra due persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
      2. A pena di nullità, il contratto non può essere stipulato:

          a) tra minori di età;

          b) tra due persone di cui una sia interdetta per infermità di mente;

          c) tra due persone di cui una sia vincolata da precedente matrimonio;

          d) tra due persone di cui una sia già vincolata da precedente contratto di convivenza;

          e) tra due persone di cui una sia sottoposta a tutela.

      3. Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.
      4. Alle clausole del contratto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti, comprese le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti del codice civile.