1. Il contratto di convivenza è un contratto concluso tra due persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
2. A pena di nullità, il contratto non può essere stipulato:
a) tra minori di età;
b) tra due persone di cui una sia interdetta per infermità di mente;
c) tra due persone di cui una sia vincolata da precedente matrimonio;
d) tra due persone di cui una sia già vincolata da precedente contratto di convivenza;
e) tra due persone di cui una sia sottoposta a tutela.
3. Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.
4. Alle clausole del contratto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti, comprese le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti del codice civile.